Ministero del Turismo | Crediti d’imposta, Contributi a Fondo Perduto e Finanziamenti agevolati per il settore del Turismo art. 1, commi 1 e 2,
DL 152/2021
24 Gennaio 2022 Alberghi, Complessi termali, Imprese nel comparto congressuale, Imprese nel comparto fieristico, Imprese varie del comparto turistico, Imprese varie nel comparto ricreativo, Parchi tematici, Porti turistici, Stabilimenti balneari, Strutture per l’agriturismo, Strutture ricettive all’aria aperta, Turismo
I soggetti beneficiari di questi incentivi (*):
- imprese alberghiere
- strutture che svolgono attività agrituristica (come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali)
- strutture ricettive all’aria aperta
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici
(*) si è in attesa della circolare attuativa per consentire ai potenziali beneficiari di effettuare le richieste di agevolazione
I requisiti che le aziende potenziali beneficiarie devono avere:
- devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi
- oppure devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese
- presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto dell’intervento
- essere in possesso dei requisiti richiesti già al momento della domanda, che devono essere mantenuti fino a 5 anni successivi alle erogazioni previste dal presente strumento
- non essere oggetto di procedura fallimentare o di liquidazione, anche volontaria
- essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC)
- essere in regola con la normativa antimafia vigente
- essere in situazione di regolarità fiscale (da attestare attraverso DSAN)
Gli interventi ammissibili alle agevolazioni (*):
a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture (si veda art. 2 DM MISE 6/8/2020)
b) interventi di riqualificazione antisismica (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del DPR n. 917/1986)
c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (in conformità alla L. n. 13/1989 ed al DPR n. 503/1996)
d) interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati (come da art. 3 comma 1, lettere b), c), d), e.5) DPR 380/2001), funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (si veda la L. 13/1989 e DPR 503/1996)
e) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi di intermediazione commerciale
f) acquisto di mobili e componenti di arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, esclusivamente se funzionali agli interventi di cui ai precedenti punti da a) ad e)
(*) al momento non sono previsti limiti alla spesa
Le spese ammissibili:
- il Ministero con successiva comunicazione, prevista entro il 23 gennaio 2022, elencherà le spese ammissibili
- l’effettività del sostenimento delle spese dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata dal collegio sindacale (se presente), oppure da un revisore legale iscritto nell’apposito registro, o da un professionista iscritto presso l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile di un CAF
Le agevolazioni previste:
- incentivo nella forma del credito d’imposta, fino all’80% delle spese sostenute ritenute agevolabili effettuate a partire dal 7/11/2021 e fino al 31/12/2024, nonché per i programmi avviati dopo il 1/2/2020 purchè la relativa spesa non sia stata effettuata prima del 7/11/2021
- possibilità di accordare anche un contributo a fondo perduto, dal valore massimo di 40.000 euro e pari ad un massimo del 50% rispetto alla spesa agevolabile [dunque per godere del credito di imposta e del contributo a fondo perduto, pari ciascuno al 50%, la spesa agevolabile non può superare gli 80.000 euro]; contributo che può arrivare a 100.000 euro; in particolare: a) fino ad ulteriori 30mila euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento; b) fino ad ulteriori 20mila euro, qualora l’impresa operi come imprenditoria femminile o come imprenditoria giovanile (si veda art. 1, comma 1, lettere a) e b) DL 152/2021)
- per le spese per le quali vengono richieste le predette agevolazioni è possibile fare richiesta anche di un finanziamento agevolato, purchè almeno il 50% delle spese agevolabili sia dedicato ad interventi di riqualificazione energetica
Inoltre:
- gli incentivi in oggetto non sono soggetti ad imposizione fiscale; inoltre gli incentivi previsti non possono superare il valore delle spese agevolabili
- le risorse erogabili rientrano nella disciplina degli incentivi “de minimis“ (massimo 200.000 euro in n. 3 esercizi consecutivi) e nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia dell’attuale emergenza Covid-19“ (al momento pari a 2,3 mln di euro e con scadenza entro il 30/6/2022, comunicazione Unione Europea 2021/C 473/01), e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell’erogazione
- le risorse disponibili sono pari a 500 mln di euro, con le quali dovranno essere agevolate almeno 3.500 aziende, ma in caso di esaurimento delle risorse, saranno agevolate almeno 3.700 aziende, con riduzione “pro quota“ delle agevolazioni accordate
Caratteristiche del finanziamento agevolato
norma di riferimento: DM del MISE del 22/12/2017
principali condizioni di accesso – le aziende che intendono accedere a questo tipo di finanziamento:
- devono essere costituite da almeno n. 2 anni (ed iscritte al Registro delle Imprese)
- devono essere ovviamente nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali
- devono trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali
per il finanziamento in oggetto sono presenti le seguenti agevolazioni e condizioni:
- garanzia
- il finanziamento avrà un importo non superiore al 70% dei costi agevolabili
- sarà applicato un tasso fisso pari a 0,25%
- avrà una durata massima di n. 10 anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a n. 3 anni
- ’impresa beneficiaria deve apportare un contributo finanziari non inferiore al 15% del costo del progetto