scritto il 18 Maggio 2020
Sovvenzione diretta per imprese, autonomi e titolari di reddito agrario con forte perdita di ricavi ad aprile 2020, esclusi i professionisti: tutti i requisiti per i contributi a fondo perduto del Decreto Rilancio.
I paletti fondamentali sono rappresentati dal tetto di fatturato, pari a 5 milioni di euro, e dalla perdita di ricavi subita in aprile rispetto allo stesso mese del 2019: ma per avere diritto al contributo a fondo perduto da parte dello Stato per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, le imprese e i lavoratori autonomi devono rispettare anche altri requisiti. Restano comunque fuori alcune categorie di lavoratori.
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Esclusi
Un’esclusione importante è rappresentata da quella per gli aventi diritto alle indennità Covid previste dagli articoli 27, 38 o 44 del dl 18/2020. Quindi: Partite IVA (sia appartenenti alle professioni ordinistiche sia alle altre professioni), collaboratori parasubordinati, lavoratori dello spettacolo e altre categorie di aventi diritto ai 600 euro previsti dal fondo di ultima istanza (autonomi senza partita IVA con contratti autonomi occasionali, venditori a domicilio (articolo 19, dlgs 114/1998).
In tutti i casi ammissibili, però, il contributo a fondo perduto non spetta a coloro che con attività cessata al 31 marzo 2020. Infine, sono esclusi anche enti pubblici e intermediari finanziari (tutti i soggetti compresi nell’articolo 162 bis del TUIR).
Aventi diritto
I commercianti e gli artigiani con i requisiti di fatturato indicati hanno diritto ai contributi a fondo perduto, che sono compatibili con l’indennità Covid. In particolare, la sovvenzione (versata direttamente sul conto corrente dei beneficiari, previa domanda e verifica dei requisiti), spetta a imprese, autonomi, Partite IVA e titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 e all’articolo 85, comma 1, lettere a, b del TUIR (Dpr 917/1986), ossia:
- attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
- attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, anche se non svolte sul terreno, con riferimento all‘articolo 2135 del codice civile (che definisce l’imprenditore agricolo) e ai beni individuati ogni due anni con decreto del ministro dell’Economia su proposta del ministro delle Politiche agricole;
- corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Per quanto riguarda il lavoro autonomo, il reddito è definito in base all’articolo 54 del TUIR: corrisponde alla differenza tra i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e le spese sostenute nel periodo stesso, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.
Requisiti di fatturato
Per quanto riguarda le attività di impresa e lavoro autonomo comprese nel contributo, il limite massimo di fatturato 2019 è fissato in 5 milioni di euro, mentre il fatturato (o i corrispettivi) di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi del fatturato/corrispettivi di aprile 2019 (prendendo a riferimento per il calcolo la data di effettuazione dell’operazione). Esempio: se il fatturato di aprile 2019 è stato pari a 30mila euro, quello di aprile 2020 deve essere inferiore a 20mila euro (ossia ai due terzi di 30mila euro), ossia deve corrispondere ad una perdita pari ad almeno un terzo.
Eccezioni
Il paletto relativo alla perdita di fatturato di aprile non è previsto nei seguenti casi:
- soggetti costituiti dopo il primo gennaio 2019,
- soggetti con il domicilio fiscale o sede operativa nei comuni della prima zona rossa.
Altri requisiti
Per avere diritto al contributo bisogna presentare l’autocertificazione di regolarità antimafia, non essere sottoposti a misure di prevenzione che impediscono attività previste dall’articolo 67 dlgs 159/2011.
Domanda
Ricordiamo che al momento non sono ancora disponibili le procedure per presentare la domanda, che verranno dettagliate da apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi all’entrata in vigore, del decreto Rilancio.