L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970 e smi), come modificato da ultimo anche dal D.lgs. 101/2018, stabilisce il divieto generale di usare in azienda per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori gli “impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.
È consentito l’impiego di tali impianti e apparecchiature di controllo soltanto quando siano giustificati, alternativamente, o da esigenze organizzative e produttive, oppure dalla sicurezza del lavoro. In entrambe le ipotesi l’installazione è consentita soltanto a seguito di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con la commissione interna, ovvero, in mancanza di accordo, dietro provvedimento autorizzatorio dell’Ispettorato del Lavoro, su istanza del datore di lavoro e dettando, ove occorra, le modalità d’uso di tali impianti.
L’istanza da presentare all’ufficio dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente deve essere corredata da una documentazione tecnica dettagliata, che deve indicare, tra l’altro, il tipo di prodotto che si intende installare, la sua futura collocazione ed il suo raggio di azione.